Disegno di Legge “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio 2023”

 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente della Regione  (SCHIFANI)

su proposta dell’Assessore regionale per l’economia (FALCONE)

XVIII Legislatura

Numero 246
del 29.12.22

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio 2023

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RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE

L’articolo 1 autorizza il Governo regionale
all’esercizio provvisorio per un mese del bilancio
regionale secondo lo schema di disegno di legge approvato
con deliberazione dalla Giunta regionale n. 60l del 19
dicembre 2022.
In particolare, si fa riferimento a quanto previsto
dall’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e dal richiamato principio applicato della
contabilità finanziaria riguardante l’esercizio
provvisorio, di cui al punto 8.2 dell’Allegato 4/2 al
decreto legislativo n. 118/2011, che consente che la legge
regionale di autorizzazione all’esercizio provvisorio
possa prevedere che sia gestito lo schema di bilancio di
previsione annuale approvato dalla Giunta ai fini
dell’approvazione da parte del Consiglio regionale.
L’articolo 2 interviene in materia di residui passivi e
perenti. Con il comma l si prevede la cancellazione delle
somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per
perenzione amministrativa agli effetti amministrativi,
relative ad impegni assunti fino all’esercizio 2012, non
reiscritte in bilancio entro la chiusura dell’esercizio
finanziario 2022, per le quali siano trascorsi i termini
per la prescrizione, salvo comunicazione dell’interruzione
dei medesimi termini di prescrizione da parte
dell’Amministrazione competente.
Con il comma 2 si prevede la cancellazione delle somme
eliminate nei precedenti esercizi finanziari per
perenzione amministrativa agli effetti amministrativi
relative ad impegni assunti a decorrere dall’esercizio
2013 non rei scritte in bilancio entro la chiusura
dell’esercizio finanziario 2022, cui non corrispondono
obbligazioni giuridicamente vincolanti.

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DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

Art. l.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi
dell’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e delle
disposizioni contenute nel punto 8 dell’Allegato 4/2 al
medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ad esercitare
provvisoriamente. fino a quando non sarà approvato con
legge regionale e comunque non oltre il 31 gennaio 2023,
lo schema di bilancio annuale della Regione per
l’esercizio finanziario 2023, secondo gli stati di
previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo
disegno di legge approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 601 del 19 dicembre 2022.

Art. 2.
Disposizioni in materia di residui passivi perenti

1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari
per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi,
relative ad impegni assunti fino all’esercizio 2012. non
reiscritte in bilancio entro la chiusura dell’esercizio
finanziario 2022, sono cancellate dalle scritture
contabili della Regione dell’esercizio finanziario
medesimo salvo comunicazione dell’interruzione dei termini
di prescrizione da parte dell’Amministrazione competente.
Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono
individuate le somme da eliminare ai sensi del presente
comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto
generale della Regione per l’esercizio finanziario 2022.

2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari
per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi,
relative ad impegni assunti a decorrere dall’esercizio
2012, non reiscritte in bilancio entro la chiusura
dell’esercizio finanziario 2022, cui non corrispondono
obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate
dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio
finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale
della Regione, su indicazione del1e competenti
amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai
sensi del presente comma. Copia di detto decreto è
allegata al rendiconto generale della Regione per
l’esercizio finanziario 2022.

Art. 3.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall’1
gennaio 2023.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.

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